Pensione di vecchiaia

FONDO CLERO

Spetta a tutti gli iscritti al Fondo Clero INPS che abbiano:

  • 66 anni d’età e un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
  • 69 anni d’età e un’anzianità contributiva pari o superiore a 20 anni.

Il reddito percepito dal Fondo Clero INPS rimane escluso dal computo dei proventi rilevanti per la determinazione spettante ai Sacerdoti che sono inseriti nel Sistema, ossia che svolgono, a motivo della nomina canonica, un servizio a tempo pieno a favore della Diocesi (cfr. Legge del 20 maggio 1985 n. 222).

La pensione del Fondo Clero subisce una trattenuta automatica, direttamente dall’INPS, nella misura di un terzo dell’importo lordo se il Sacerdote è titolare di una pensione autonoma liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria o di altra forma di previdenza sostitutiva (es. la pensione maturata per l’insegnamento nella scuola).

Annualmente i sacerdoti sono invitati a presentare ogni comunicazione, ricevuta dall’INPS o da altro Ente erogatore, all’Istituto del Sostentamento al fine di determinare correttamente l’integrazione loro spettante. Occorre ribadire che l’Istituto Centrale terrà conto dei due terzi della pensione diversa da quella del Fondo Clero. Per questo calcolo non saranno prese in considerazione le pensioni maturate prima dell’ordinazione sacerdotale oppure con la contribuzione volontaria.

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