Indennità di alloggio

SISTEMA DI SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Nella Circolare n.11 del 17 giugno 1986 del Comitato della CEI si stabilisce che: i Sacerdoti Secolari iscritti nel Sistema del Sostentamento del Clero che si fanno carico delle spese per un canone di locazione perché non hanno a disposizione un alloggio gratuito garantito dall’Ente presso il quale prestano il servizio pastorale, potranno beneficiare di un contributo mensile per sostenere le suddette spese. Tale contributo è valido sia nel caso di spese di affitto presso abitazioni private, sia nel caso di rette mensili per i Sacerdoti ospiti di convitti o pensionati ecclesiastici.

L’indennità non è riconosciuta nel caso in cui il Sacerdote non paghi un canone di locazione, ma debba sostenere solo le spese condominiali.

La domanda di indennità di alloggio va presentata inviando la documentazione attestante il pagamento del canone di locazione all’indirizzo mail dell’Ufficio Sacerdoti, o presso gli uffici dell’Istituto del Sostentamento del Clero della Diocesi.

All’inizio di ogni anno il Sacerdote è chiamato a confermare il pagamento di un canone di locazione presentando i prospetti di pagamento.

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